STATUTO
"COMITATO TRIOTI"




Art. 1

Il Comitato denominato "COMITATO TRIOTI" per l'organizzazione della manifestazione "TRIOTI - GUSTOSE TRADIZIONI DELLA CIVILTÀ CONTADINA" o di eventi/iniziative culturali ed enogastronomiche che si svolgeranno in ogni anno nel Comune di CURSI.
Il Comitato curerà l'organizzazione degli eventi suddetti e la raccolta di fondi per conseguire lo scopo.




Art. 2

Il Comitato si prefigge altresì la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione.




Art. 3

Il Comitato ha la propria sede legale in CURSI, PIAZZA PIO XII presso il palazzo feudale Maramonti.
A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato.
Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività finanziarie ed imprenditoriali in genere ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione, visibile nella sede del Comitato, almeno ventiquattro ore prima della convocazione. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.




Art. 4

Il Comitato avrà durata illimitata fino a quando provvederà all'organizzazione degli eventi di cui all'art. 1; si intenderà automaticamente sciolto, successivamente all'approvazione dell'ultimo rendiconto, qualora si decida di non dare più luogo agli eventi di cui all'art. 1 o questi non siano pił organizzati dal Comitato.




Art. 5

Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare, per l'organizzazione della manifestazione in oggetto, di intesa con eventuali co-organizzatori pubblici e/o privati.




Art. 6

I promotori del Comitato eleggono il Presidente del comitato, il Vice Presidente ed il Tesoriere, che resteranno in carica per tre anni e svolgeranno gratuitamente le loro mansioni, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in nome e per conto del comitato.
Il comitato, se necessario, potrà avvalersi anche di collaboratori retribuiti. Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti, di trarre dall'attività un lucro personale. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato ed ai rapporti con gli Enti pubblici e Privato e i terzi in genere, salvo espressa delega al Vice Presidente o ad altro componente del Comitato. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e redige i verbali delle adunanze del Comitato. In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i poteri che competono a questi.




Art. 7

I promotori danno opportuna pubblicazione agli eventi di cui all'art. 1 e l'esecuzione dei relativi programmi sarà di spettanza degli stessi promotori del Comitato i quali, pertanto, opereranno in tale veste quali organizzatori. Il Comitato sarà aperto ad eventuali soci che ne facciano richiesta previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.




Art. 8

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà porre in essere anche attività commerciali, purché marginali e strettamente complementari all'oggetto sociale. La raccolta di fondi potrà avvenire anche in epoca successiva all'effettuazione delle iniziative. È facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita delle iniziative.




Art. 9

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Vice Presidente o al Tesoriere, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accendere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti bancari o postali, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso.




Art. 10

Al termine di ogni esercizio, che va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i componenti del Comitato redigeranno il l rendiconto economico finanziario che, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle eventuali attività commerciali, dovrà contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale il comitato è nato.




Art. 11

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 3/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.




Art. 12

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.





Cursi, 25-05-2010

Seguono firme










Consiglio direttivo:





NB:  sono stati omessi i dati sensibili rispetto allo statuto originale.